Contributo di Bonifica

COS’E’?

Il contributo di bonifica è il contributo richiesto ogni anno dal Consorzio di Bonifica  ai proprietari degli immobili (fabbricati e terreni)  che ricadono all’interno per Perimetro di Contribuenza.

Ai sensi dell’Art. 20 della LR 79/2012 e s.m.i., è la quota dovuta da ciascun consorziato per la ripartizione delle spese, sostenute dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, nonchè per il proprio funzionamento.

A COSA SERVE?

Il contributo di bonifica  serve  per finanziare l’attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle  opere e degli impianti di bonifica presenti nel comprensorio.

Ai sensi di legge, non può essere utilizzato per  ulteriori attività progettate e realizzate dal Consorzio per conto di altri enti, che devono essere regolate da  convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa e altro, nè per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere, che si devono avvalere di   linee di finanziamento, diverse dal contributo di bonifica

 

PERCHE’ SI PAGA?

Con il  contributo di bonifica si finanzia quindi l’attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, svolta dal Consorzio di Bonifica.

Questa attività serve a mitigare il rischio idraulico e quindi  a  conservare o aumentare il valore degli immobili (edifici e terreni) presenti all’interno del Perimetro di Contribuenza

L’attività di bonifica porta un beneficio calcolabile  in base a:

  • parametri tecnici,  che quantificano e qualificano l’attività da svolgere
  •  parametri economici, che stimano il valore del bene,  attraverso l’applicazione di precisi indici, definiti dal Piano di Classifica degli Immobili, predisposto dall’Ente e approvato dalla Regione Toscana.

L’importo del contributo  varia in funzione al beneficio ricavato dall’immobile.

A parità di condizioni tecniche, un bene di valore più elevato sarà soggetto a  un contributo di bonifica più alto rispetto ad un bene di minor valore.

La richiesta  del contributo di bonifica trova la sua fonte normativa nei seguenti articoli:

  • art. 860 del Codice Civile
  • artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215
  • artt. 8 e 24 della L.R. 79/2012   

Il Consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle spese stimate nel bilancio di previsione, tenendo conto dell’attività che intende svolgere, definita con il  Piano delle Attività di Bonifica e del beneficio prodotto da tale attività a ciascun immobile, approva il Riparto delle spese  tra tutti i proprietari degli immobili ed emette il ruolo di contribuenza.

Nei prospetti redatti per richiedere il pagamento del contributo consortile, ai sensi dell’art. 29 c. 4 della LR 79/2012, vengono riportati:

  • la tipologia del beneficio
  • il bene a cui il contributo di bonifica si riferisce
  • in caso di comproprietà, le quote detenute da ciascun proprietario

CHI LO PAGA?

Il pagamento del contributo di bonifica è richiesto con cadenza annuale:

a. a tutti i proprietari di beni immobili, terreni e fabbricati, ricadenti all’interno del Perimetro di Contribuenza che ricevono benefici dall’attività svolta dell’Ente

b. in caso di nuda proprietà ed usufrutto, al nudo proprietario

c. in caso di comproprietà, a colui che detiene la maggior quota

d.  in caso di comproprietà a parità di quote al  primo intestatario così come individuato nel Catasto Consortile.

e. in caso di concessione al concessionario

Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà:  è diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche.

Per questo, in caso di comproprietà,  non è possibile provvedere alla ripartizione della quota di proprietà, frazionando il contributo richiesto,  poichè il bene immobile è considerato bene giuridicamente indiviso.

Il contributo di bonifica quindi è un’obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell’art. 1317 Codice Civile, dalle stesse norme che disciplinano le obbligazioni solidali: ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore, con la possibilità, per colui che ha pagato l’intero, di riprendere dagli altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi (ex art. 1299 Codice Civile).

In pratica: chi riceve l’avviso è tenuto al pagamento del contributo di bonifica con diritto di rivalsa sugli altri comproprietari per il rimborso delle quote di loro spettanza.

Questo è il motivo per cui, nei casi di  beni in comproprietà, il contributo viene richiesto solo ad uno dei comproprietari.

Il proprietario di un bene soggetto a contributo di bonifica non riceve la richiesta di pagamento, se, dai calcoli derivanti dal Piano di Classifica, l’entità dell’importo annuale per il bene è inferiore a 10,33 euro,  soglia minima stabilita secondo norma. Il contributo viene richiesto al raggiungimento dell’importo minimo, sommando più  annualità e/o recuperi e/o tributi per proprietà di nuova acquisizione.

 

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